legislazione

I n   M a t e RivoluzioneDiOgnuor i a   d i  D i r i t t o  d i  C a n n a b i s  in Italia sembra proprio che l’incongruenza e l’assurdità di certe sentenze di appello e di primo grado dipendano dalla schizofrenia del più alto grado di giudizio:

LA CASSAZIONE

Riprendendo un interessante riflessione dell’AVVOCATO ZAINA, riportiamo due sentenze, la prima datata 8 Aprile 2014, n.33835, e la seconda esattamente due giorni dopo, n.16019, che affermano due principi opposti. Di questi due principi, crediamo non occorrano lauree per riconoscerne quello evidentemente scorretto, aberrante e, ce lo si lasci dire, “contro natura”!

IL PRIMO PRINCIPIO: in materia di coltivazione di Cannabis, deve escludersi la punibilità di tutte quelle condotte che che siano in concreto inoffensive e che non rappresentino, ne un danno sociale, ne un rischio di danno per alcuno.

IL SECONDO PRINCIPIO: costituisce condotta socialmente offensiva e quindi necessariamente da perseguire e punire qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante Cannabis.

La condotta è valutabile come inoffensiva, e quindi si può escludere la punibilità, solo ed esclusivamente quando il vegetale coltivato non possegga principio attivo (sic!)

Lasciamo a voi “l’arduo” compito di discernere il giusto dallo sbagliato, l’acqua dal vino, le ortiche dal gelsomino. E di porvi la semplice domanda: “se una pianta è letteralmente il proprio principio attivo, quand’è che una pianta può non avere principio attivo?” 

La risposta alla prossima sentenza della Cassazione.

Noi di OnAir, “sogniamo” che sia una risposta sensata…

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